OBBLIGO PIANI DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA
Il nuovo D.M. 2/9/21, invece, all’art. 2 prevede che il datore di lavoro predisponga il piano di emergenza e organizzi la prova di evacuazione antincendio nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del D. P. R. 151/2011 (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi)
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
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